Art. 20.
(Continuità delle cure al neonato).

      1. Al fine di assicurare la dovuta continuità di indirizzo nelle cure prestate, ogni bambino che in epoca post-natale deve essere nuovamente ospedalizzato per patologie connesse alla nascita per cui è stato già in trattamento nelle unità operative di neonatologia, di patologia neonatale o di terapia intensiva neonatale, può fruire di cure, sia in regime di day hospital sia di ricovero ordinario, presso la stessa unità operativa, indipendentemente dal superamento dell'età strettamente neonatale.